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Riflessione sui procedimenti disciplinari

Lettera all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Della Provincia di Torino

Cari Colleghi,

La presente comunicazione, datata 25 novembre 2025, è un invito a fermarvi a pensare. Pensare, deriva da “pendere”; in altre parole significa “sospendere” un giudizio prima di agire, fermarsi a ragionare su ciò che è corretto, su ciò che è bene o male.

Permettetemi, quindi, di sottoporvi alcuni aspetti generali, introduttivi, ed elementi di dettaglio.

E’ comunemente condiviso, sino ad apparire indiscusso, che al medico appartenga il diritto all’autonomia nell’esercizio della sua attività professionale (sinteticamente definita autonomia – alias libertà – terapeutica, ma che in realtà investe, oltre alla cura vera e propria, anche i distinti momenti della diagnosi e della prescrizione).

Tale autonomia, che è essenzialmente di tipo tecnico-operativo ed ha matrice scientifica, significa che il medico non può – e non deve – subire condizionamenti esterni di qualsiasi natura, sia nella formulazione della diagnosi, che nella scelta e nell’indicazione del trattamento terapeutico più idoneo e appropriato rispetto alle esigenze di tutela della salute del paziente.

Essa (autonomia) indica, più puntualmente, libertà della scelta del metodo scientifico più appropriato da seguire per la cura dei pazienti, ma anche libertà di non applicare un trattamento terapeutico ritenuto non efficace o addirittura dannoso per la salute.

La piena realizzazione dell’autonomia, che configura l’aspetto più qualificante dell’indipendenza professionale del medico, è funzionale alla più efficace realizzazione dell’interesse, a rilievo costituzionale, che l’ordinamento consegna alla posizione di garanzia del sanitario (ex art.40 cp), ovvero la cura della salute (peraltro, si è potuto anche sostenere in dottrina che proprio nel diritto alla tutela della salute, di cui all’art.32 della Costituzione, si radichi la responsabile autonomia del medico) e, d’altra parte, favorisce anche lo stesso progresso e l’evoluzione della medicina.

Infatti, l’arte medica, come ben sappiamo, è una “scienza empirica” che, basandosi sull’evidenza, utilizza il metodo sperimentale, cioè il continuo controllo e rivalutazione critica che le ipotesi formulate siano coerenti con le osservazioni sul campo.

Altrettanto acclarato è che, non rientrando tra le “scienze esatte”, il progresso delle conoscenze mediche si nutra del dibattito e confronto, di prove e di confutazioni, argomentazioni e contro argomentazioni: in una parola si nutre del “dubbio”. I dati “sul campo” non paiono sempre coerenti con una sola ipotesi.

Il Vostro compito NON è di “caldeggiare” per un’ipotesi, ma è quello di assicurare autonomia e indipendenza di ogni singolo medico, nella responsabilità e nell’esercizio della professione. Diversamente, non solo contrastate l’evoluzione e il progresso delle conoscenze mediche, ma, soprattutto, neghereste le fondamenta stesse ed i principi Etici su cui, da millenni, si fonda la Medicina.

Infatti, i riferimenti Etici, legislativi e giurisprudenziali, sono di seguito indicati:

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

  • 1, comma 3, let.c): [Gli Ordini] promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva” ergo: il medico, nell’esercizio della professione è “indipendente e autonomo”.

Giuramento di Ippocrate

  • Esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione;
  • Perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale;
  • Curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcune, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute.

Codice Deontologico

  • Art 4 libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.
  • Art 6 Qualità professionale e gestionale. Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.
  • Art 13 prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità… La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e nel rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza ed appropriatezza…
  • Art 18 trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica. I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) 27 luglio 2023 Causa T-786-22 (su autorizzazione all’uso dei vaccini COVID-19)

  • punto 25. ……. Nei limiti in cui il ricorrente nutra dubbi, nell’ambito del trattamento di un paziente, quanto alla sicurezza o all’efficacia dei vaccini di cui trattasi, egli resta libero di non raccomandare o di non somministrare tali vaccini…

Corte Costituzionale n.151/2009

  • Poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a sua disposizione.

Corte Cass. Pen. Sez.4 n.2865 08.2.2001

E’ corretto, e conforme a principi di diritto, valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche poiché l’arte medica, mancando, per sua stessa natura, di protocolli scientifici a base matematica, cioè di pre-dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione ad una cospicua quantità di varianti che, legate al caso specifico, solo il medico nella contingenza della terapia, può apprezzare.

Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che non può essere compresso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti. Ovviamente, la scelta del medico non può essere avventata né fondata su semplici esperienze personali, essendo doveroso, invece, attenersi a complesso di esperienze che va, solitamente, sotto il nome di dottrina, quale compendio della pratica nella materia, sulla base della quale si formano le leges artis, cui il medico deve attenersi dopo attenta e completa disamina di tutte le circostanze del caso specifico, scegliendo, tra le varie condotte terapeutiche, quella che l’esperienza indica come la più appropriata.

Consiglio di Stato n.946/2022

  • In particolare, la circolare consiglia – ma, si ribadisce, di certo non impone – , di…..

E quindi continua….

  • Ben è libero il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, di prescrivere i farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite.

In conclusione, indipendentemente da tutte le prove emerse nel corso degli anni (che evidenziano l’impossibilità di una “visione scientifica univoca”), Voi rappresentate l’Istituzione, un organo che ha il compito di garantire autonomia e indipendenza di ogni singolo medico nella responsabilità e nell’esercizio della professione (sancita nel Giuramento, nel Codice Deontologico, nella legge e nella Giurisprudenza). Diversamente, risulterebbe una palese violazione del Vostro mandato: un’Istituzione autoritaria che obbliga il medico a seguire indicazioni che lo stesso non condivide, direttive da Voi imposte come idonee a curare il paziente che a lui si è rivolto.

 

Cordiali saluti

Direttivo Carta di Siena – Patto tra Medici e Cittadini

 

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