Ai Componenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie Per le Professioni di Medico Chirurgo e di Odontoiatra.
Nei giorni 15 e 19 dicembre, riuscirà il Tribunale speciale CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, Tribunale di appello per le sanzioni disciplinari inflitte dagli Ordini provinciali ai propri iscritti) a rimettere le cose, secondo i dettami della Legge (e, quindi, annullare tutte le radiazioni perché “il fatto non costituisce illecito disciplinare”)?
Di quali fatti stiamo parlando? Violenze sessuali? Lesioni personali volontarie? Peculato? Frode scientifica? NO…. Le sanzioni di radiazione (cioè l’espulsione definitiva dall’esercizio della professione medica, che è il massimo della pena) sono state comminate perché i medici, attraverso varie modalità (ogni procedimento è “un caso particolare”) “non hanno seguito le indicazioni ministeriali” e, così facendo, avrebbero “gettato discredito sull’intera professione”: da questo “discredito” deriva l’espulsione definitiva dalla stessa.
Questo è un altro esempio di “ribaltamento diabolico” (nel senso letterale dei termini: il diavolo ribalta la realtà nel suo opposto) della correttezza etica di comportamento professionale nella scorrettezza di comportamento. E dove è scritto quello che è il comportamento eticamente corretto di esercizio professionale?
- Nel Giuramento di Ippocrate
- Nel Codice Deontologico
- Nella Legge
- Nella Giurisprudenza
Giuramento di Ippocrate
Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
– di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione;
Codice Deontologico
- Art.4: L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità
- Art.13 (terzo comma): Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
Nella Legge (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dall’art.4 della legge n.3/2018)
- Art.1, comma 3, lett.c): [gli Ordini] promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnicoprofessionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.
Nella Giurisprudenza
- Corte Costituzionale n.151/2009: “Poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a sua disposizione”;
- Corte Cass. Pen. Sez. 4 n.2865 08.2.2001: “E’ corretto, e conforme a principi di diritto, valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche poiché l’arte medica, mancando, per sua stessa natura, di protocolli scientifici a base matematica, cioè di pre-dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione ad una cospicua quantità di varianti che, legate al caso specifico, solo il medico nella contingenza della terapia, può apprezzare. Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che non può essere compresso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti. Ovviamente, la scelta del medico non può essere avventata né fondata su semplici esperienze personali, essendo doveroso, invece, attenersi a complesso di esperienze che va, solitamente, sotto il nome di dottrina, quale compendio della pratica nella materia, sulla base della quale si formano le leges artis, cui il medico deve attenersi dopo attenta e completa disamina di tutte le circostanze del caso specifico, scegliendo, tra le varie condotte terapeutiche, quella che l’esperienza indica come la più appropriata”;
- Consiglio di Stato n.946/2022: “In particolare, la circolare consiglia – ma, si ribadisce, di certo non impone – , di…..E quindi continua….Ben è libero il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, di prescrivere i farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite”;
- Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) 27 luglio 2023 Causa T-786-22 (punto 25): “Nei limiti in cui il ricorrente nutra dubbi, nell’ambito del trattamento di un paziente, quanto alla sicurezza o all’efficacia dei vaccini di cui trattasi, egli resta libero di non raccomandare o di non somministrare tali vaccini”.
Appare lapalissiano, quindi, che al medico appartenga il diritto all’autonomia, nella responsabilità (e con il consenso consapevole del paziente), nell’esercizio della sua attività professionale (sinteticamente definita autonomia -alias libertà terapeutica-, ma che in realtà investe, oltre alla cura vera e propria, anche i distinti momenti della diagnosi e della prescrizione).
Il significato di tale autonomia, che è essenzialmente di tipo tecnico-operativo ed ha matrice scientifica, è che il medico non possa –e non debba– subire condizionamenti esterni di qualsiasi natura sia nella formulazione della diagnosi che nella scelta e nella indicazione del trattamento terapeutico più idoneo ed appropriato rispetto alle esigenze di tutela della salute del paziente. Ciò significa, più precisamente, libertà della scelta del metodo scientifico più appropriato da seguire per la cura dei pazienti, ma anche libertà di non applicare un trattamento terapeutico ritenuto non efficace o addirittura dannoso per la salute.
La piena realizzazione dell’autonomia in questione, che configura l’aspetto più qualificante della indipendenza professionale del medico, è funzionale alla più efficace realizzazione dell’interesse a rilievo costituzionale che l’ordinamento consegna alla posizione di garanzia del sanitario (ex art.40 cp), ossia la cura della salute (ed anzi si è potuto anche sostenere in dottrina che proprio nel diritto alla tutela della salute di cui all’art.32 della Costituzione si radichi la responsabile autonomia del medico) e, d’altra parte, favorisce lo stesso progresso e l’evoluzione della medicina (che non si nutre di dogmi fideistici, ma del “dubbio” del dibattito e confronto).
Appare quindi surreale, un ribaltamento diabolico dell’Etica professionale, che l’Istituzione ordinistica (che ha nel suo mandato di Legge il “promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale”) attui un comportamento opposto, diventando il soggetto che obbliga (a pena della espulsione dalla professione) i medici a seguire, pedissequamente, le indicazioni e linee guida.
Non lo capiscono i rappresentanti ordinistici che se il medico venisse obbligato a seguire protocolli e procedure, cioè ad esercitare una medicina uguale (nel senso di “identica”) per tutti, questo costituirebbe la fine della professione medica? Perché, a questo punto, il medico sarà ridotto ad uno sciocco burocrate pronto ad essere sostituito… anche da un robot.
La medicina, diretta da uno scientismo dogmatico e pieno di conflitti di interessi, sta perdendo la propria umanità (non per niente, diabolicamente, si parla di un ossimoro: l’umanizzazione della medicina) e, con ciò, sta perdendo l’Etica che in oltre 2000 anni (a partire da Ippocrate) aveva determinato il prestigio sociale del medico; del medico che cura, che riceve (e ricambia) lo sguardo di richiesta di aiuto di un essere umano: non esiste nulla di più potente di ciò.
Ed è in questo “scambio empatico di sguardi” la reale protezione per il medico contro le aggressioni (sia fisiche che giuridiche) e la migliore garanzia per i cittadini di essere curati (e non essere dei numeri all’interno di un processo che eroga un servizio sanitario… che però non si interessa dei bisogni di salute delle persone, ma gli somministra, più o meno forzosamente, un prodotto).
Noi siamo fiduciosi nella Giustizia e siamo quindi certi che il Tribunale CCEPS rimetterà le cose secondo quanto prescritto dalla Legge, annullando tutte le sanzioni di radiazione; ribadendo quanto stabilito dalla Legge, Giuramento, Codice deontologico e Giurisprudenza: il non seguire, acriticamente, le indicazioni “non costituisce illecito disciplinare da parte dei medici”, anche nell’ipotesi che il medico sconsigli trattamenti che egli ritenga non sicuri o
efficaci nell’ambito del trattamento di un paziente.
Il Direttivo Carta di Siena – Patto tra medici e cittadini
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