Alla Commissione per gli iscritti all’Albo Medici / Odontoiatri
Dell’OMCeO di………….
Via………………….
Trasmesso a mezzo PEC ………………
OGGETTO: richiesta di valutazione preventiva d’informazione sanitaria
Il sottoscritto dott. ………………………………….………………. iscritto presso codesto Ordine nell’Albo ……………………………………. al numero ..….…..… richiede che la competente Commissione di Albo si esprima in merito alla possibilità e ai limiti che il sottoscritto dovrà tenere in merito ad eventuali messaggi informativi di carattere sanitario che, in qualità di medico o come persona fisica, il sottoscritto potrà effettuare a propri pazienti e/o ai cittadini, in generale.
PREMESSO CHE:
1) Il Giuramento professionale prescrive che il medico giuri, tra l’altro, di:
- Esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione;
- Perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale;
- Non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato;
- Perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un’informazione, preliminare al consenso, comprensibile e completa; Attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto dell’autonomia della persona;
- Mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita;
- Prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della professione.
2) Il Codice Deontologico stabilisce che:
- Art.3: …… La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità ……
- Art.4: L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.
- Art.5: Il medico, ……., e promuove l’adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.
- Art.6: Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.
- Art.13: La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico. L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. ……….…… Il medico può prescrivere farmaci ……. per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.
- Art 16: Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
- Art 18: I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.
- Art 20: La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.
- Art.33: Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, ……..
- Art. 42: Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione. Art.46: Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni. Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati
- Art.55: Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.
- Art.56: …….. La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. ……
- Art.78: ……… Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.
RILEVATO CHE:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dall’art.4 della legge n.3/2018, all’art.1, comma 3, lett.c) stabilisce che gli Ordini: “promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale …..”;
- La Corte Costituzionale con le sentenze n.282/2002 e n.151/2009 ha stabilito il principio che “La pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione…..”;
- La Suprema Corte di Cassazione Penale Sez.4 n.2865 08.2.2001 ha stabilito il principio di diritto secondo cui “E’ corretto, e conforme a principi di diritto, valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche poiché l’arte medica, mancando, per sua stessa natura, di protocolli scientifici a base matematica, cioè di pre-dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione ad una cospicua quantità di varianti che, legate al caso specifico, solo il medico nella contingenza della terapia, può apprezzare…. Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che non può essere compresso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti…..”;
- Il Consiglio di Stato n.946/2022 ha stabilito che “In particolare, la circolare consiglia – ma, si ribadisce, di certo non impone – , di ….. E quindi continua …. Ben è libero il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, di prescrivere i farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite”;
- Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) 27 luglio 2023 Causa T-786-22 punto 25. “……. Nei limiti in cui il ricorrente nutra dubbi, nell’ambito del trattamento di un paziente, quanto alla sicurezza o all’efficacia dei vaccini di cui trattasi, egli resta libero di non raccomandare o di non somministrare tali – vaccini…..”
- Art.40 c.p. per cui il medico riveste la c,d, «posizione di garanzia» nei confronti della protezione della salute del paziente che a lui si affida.
DA QUANTO PREMESSO E RILEVATO:
Emerge chiaramente che al medico appartenga il diritto all’autonomia nell’esercizio della sua attività professionale (sinteticamente definita autonomia -alias libertà- terapeutica, ma che in realtà investe, oltre alla cura vera e propria, anche i distinti momenti della diagnosi e della prescrizione).
Il senso del riconoscimento di tale autonomia, che è essenzialmente di tipo tecnico-operativo ed ha matrice scientifica (e di cui in dottrina significativamente si ravvede il fondamento negli artt. 9, 1° c., e 33, 1° c., Cost., ove si tutelano rispettivamente la promozione della ricerca scientifica e tecnica e la libertà della scienza, intesa non solo come attività di ricerca, ma anche come applicazione pratica delle conoscenze scientifiche), è che il medico non possa -e non debba- subire condizionamenti esterni di qualsiasi natura, sia nella formulazione della diagnosi che nella scelta e nella indicazione del trattamento terapeutico più idoneo ed appropriato rispetto alle esigenze di tutela della salute del paziente.
Essa (autonomia) significa, più puntualmente, libertà della scelta del metodo scientifico più appropriato da seguire per la cura dei pazienti, ma anche libertà di non applicare un trattamento terapeutico ritenuto non efficace o addirittura dannoso per la salute.
La piena realizzazione dell’autonomia in questione, che configura l’aspetto più qualificante dell’indipendenza professionale del medico, è funzionale alla più efficace realizzazione dell’interesse a rilievo costituzionale che l’ordinamento consegna alla posizione di garanzia del sanitario, ossia la cura della salute (ed anzi si è potuto anche sostenere in dottrina che proprio nel diritto alla tutela della salute di cui all’art.32 della Costituzione si radichi la responsabile autonomia del medico) e, d’altra parte, favorisce lo stesso progresso e l’evoluzione della medicina.
CONSIDERATO CHE:
- La stessa definizione di “vaccino” è stata modificata nel 2021, quindi in data successiva alla presa di posizione (per quanto questo elemento dal punto di vista normativo, giuridico e deontologico abbia valore inferiore) del Consiglio Nazionale del 08 luglio 2016, rendendo tale posizione, quantomeno, non più pertinente;
- Per pura “semantica” si ha l’inserimento di prodotti farmacologici di terapie geniche (cioè prodotti farmacologici che hanno quella specifica modalità di azione ed interazione con la cellula) all’interno della categoria “vaccini” (vedasi pag.4-5 e 8-9 https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paperclassification-advanced-therapy-medicinal-products_en.pdf-0);
- Le procedure di “autorizzazione condizionata” pongono ulteriori problemi di sicurezza dei prodotti farmacologici;
- Un vaccino si somministra a un soggetto SANO.
SI RICHIEDE IL PARERE PREVENTIVO:
Se il sottoscritto medico (tenuto conto di quanto sopra esposto, premesso, rilevato e considerato; anche alla luce del “primo comandamento etico”: primum non nocere) sia libero e autonomo, nella responsabilità, nel valutare la possibilità di somministrazione di un qualunque prodotto medicinale (vaccino compreso) a un determinato soggetto o a determinate tipologie di soggetti e, ovviamente, ad esprimersi sul punto.
Ritenendomi, per la tutela della salute delle persone che a me ritenessero di rivolgersi, obbligato a compiere tale valutazione, la correttezza dell’agire della Pubblica Amministrazione (quale è codesta spettabile Commissione) impone che, qualora riteniate questa mia volontà di comportamento contraria a qualche principio etico-deontologico (che è il Vostro campo di azione), Vi esprimiate preventivamente in maniera adeguatamente argomentata non potendo essere accettati atteggiamenti di comando dogmatici e privi di articolate motivazioni in contrasto con i principi, le norme e le interpretazioni in essere e riportate in sintesi in precedenza.
Con osservanza,
Lì, 21 maggio 2026
DIRETTIVO CARTA DI SIENA – PATTO TRA MEDICI E CITTADINI
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