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Comunicato 27 Maggio 2025

A difesa della libertà e autonomia del medico

In quest’ultimo decennio è iniziato un lento, ma apparentemente inarrestabile erosione di un principio fondamentale della medicina: l’autonomia del Medico nell’esercizio della propria attività professionale.

Questa autonomia è di tipo tecnico-operativa, ha matrice scientifica e trova fondamento sia negli artt. 9, 1° c., e 33, 1° c., Cost. (ove si tutelano rispettivamente la promozione della ricerca scientifica e tecnica e la libertà della scienza, intesa non solo come attività di ricerca, ma anche come applicazione pratica delle conoscenze scientifiche) che in diversi articoli del Codice di deontologia, per brevità ne citiamo solo due: l’art.4(Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico, che impegna il medico ad esercitare in libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità e senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura)ed il 13 (terzo comma, che impone al medico di non applicare, acriticamente, linee guida che vengono definite semplici “raccomandazioni” di cui il medico “ne valuta l’applicabilità al caso specifico”).La legge, infine, ha creato una Istituzione (l’Ordine dei Medici) che ha tra i propri compiti quello (art.1, comma 3, lett.c) di “promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale”.

Il riconoscimento e la valorizzazione di tale libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità del medico, lungi dall’essere una graziosa concessione o una benevola convenzione, è in realtà la migliore garanzia per il paziente di ricevere le migliori cure possibili.

Ed allora, perché questo attacco continuo ed incessante? Perché questa libertà contrasta la volontà di controllo e di uniformità che, nel mondo globale, i Governi sempre più desiderano (ed è il motivo per cui tendono a cedere pezzi di sovranità ad organismi sovranazionali non eletti, ad esempio OMS).

Per questa battaglia di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità del medico e correlata tutela dei cittadini, la Carta di Siena –Patto tra medici e cittadini, sostiene tutti i Colleghi che si sono battuti (e continuano a farlo) per la propria autonomia e responsabilità professionale, che significa non applicare acriticamente ai loro pazienti le direttive o linee comportamentali, ma contestualizzandole su ogni singolo specifico paziente; evidenziando che il compito istitutivo dell’Ordine è, appunto, quello di essere il baluardo a tutela della soprarichiamata indipendenza, autonomia e responsabilità del singolo medico.

Segue breve analisi delle fondamenta giuridiche dell’autonomia e libertà terapeutica del medico.

  • Alla giurisprudenza costituzionale(n.282/2002,n.338/2003e n.151/2009), che ha ribadito il principio dell’autonomia terapeutica del medico rispetto al legislatore, sottolineando “i limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica”, proclamando (di -immediata-conseguenzialità: ”sicché…”) che, ”in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”, ha fatto eco la Cassazione penale, stabilendo il principio di diritto secondo il quale la libertà di cura del medico è un principio non riducibile e non negoziabile(plasticamente espresso nella sentenza n.2865 del 08/02/2001 “E’ corretto, e conforme a principi di diritto, valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche.. Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che non può essere compresso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti… Ovviamente, la scelta del medico non può essere avventata né fondata su semplici esperienze personali, essendo doveroso, invece, attenersi a complesso di esperienze che va, solitamente, sotto il nome di dottrina, quale compendio della pratica nella materia, sulla base della quale si formano le leges artis…”.Principio ribadito, anche, dal Consiglio di Stato n.946/2022(quella che ha ripristinato la validità della circolare ministeriale della cd “tachipirina e vigile attesa ”In particolare, la circolare consiglia, ma, si ribadisce, di certo non impone -, di..”E quindi continua… “Ben è libero il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche  nella consapevolezza della propria responsabilità, di prescrivere i farmaci che ritenga più  appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze  scientifiche acquisite”.  Infine la Corte di Giustizia Europea27 luglio 2023 (causa T-786/22) ha stabilito che “… Nei limiti in cui il ricorrente [un medico] nutra dubbi, nell’ambito del trattamento di un paziente, quanto alla sicurezza o all’efficacia dei vaccini di cui trattasi, egli resta libero di non raccomandare o di non somministrare tali vaccini”.

il Presidente

Sandro Sanvenero